2009/22225
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 22225 del 20/10/2009
Circolazione stradale – Artt. 45 e 142 del Codice della Strada – Rilevamento della velocità – Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Verona con sentenza del 22 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta dall’automobilista S. C. avverso il Prefetto di Verona, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a infrazione al C.d.S. per eccesso di velocità, elevato dalla Polizia stradale del capoluogo.
Rilevava che l’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità non risultava essere stata sottoposta a procedimento di taratura, ditalchè non si aveva certezza dell’ attendibilità dei dati da essa forniti.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Verona, assistiti dall’avvocatura dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 gennaio 2007, affidandosi a due motivi di ricorso.
L’opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative.
E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06).
Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).
Il ricorso lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, per avere il giudice di pace accolto il ricorso sulla base di un motivo non dedotto dall’opponente.
Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 273 del 1991, e violazione dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione, criticando la sentenza impugnata perchè erroneamente si fonda sulla presunta necessità di tarature regolamentari dell’apparecchio usato per la rilevazione.
Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura.
Entrambi i motivi sono fondati.
Quanto al primo, l’esame della sentenza consente di rilevare che con il primo motivo di opposizione il trasgressore aveva lamentato che l’accertamento impugnato era inficiato dall’uso di un apparecchi o telelaser, ritenuto non attendibile perchè non attrezzalo per rilasciare fotografia.
Successivamente nella parte motiva il giudicante non affrontava questo profilo dell’opposizione e rilevava autonomamente che il Telelaser modello LTI 20-20 matr. (OMISSIS) non era stato sottoposto a operazioni di taratura, risultando così inaffidabile e inidoneo a garantire la precisione dell’accertamento.
Infine dichiarava assorbiti gli altri motivi di doglianza, tra i quali evidentemente non rientrava quello spontaneamente trattato.
Così facendo il giudicante ha violato uno dei cardini del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, nel quale il giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (tra le tante Cass. 13751/06).
La decisione era comunque errata nel merito, come rilevato dal secondo motivo.
Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07).
La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Verona per l’esame dei motivi di opposizione non esaminati dal primo giudicante.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Verona, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.