2009/26211
Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 26211/2009
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 26211 del 14/12/2009
Circolazione stradale – Art. 142 del Codice della Strada – Autovelox – Taratura – In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate ed utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, non vanno sottoposte alle verifiche previste dalla legge n. 273 del 1991.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di (OMISSIS) con sentenza del 30 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da A. G. avverso il Ministero dell’Interno, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.
Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di affidabilità, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 dicembre 2006. Parte opponente ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso è imperniato su tre motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione. Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura.
Il motivo è fondato.
Questa Sezione ha già statuito che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non vanno sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07 adde Cass. 29333/08).
La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito. Resta così assorbito il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla necessità della taratura periodica.
Il secondo motivo denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla necessità di una nuova omologazione del misuratore di velocità autovelox dopo la entrata in vigore della L. n. 214 del 2003, qualora l’apparecchiatura sia adoperata in assenza di agenti accertatori.
L’amministrazione ha opportunamente rilevato che gli agenti della polizia stradale erano presenti sul luogo dell’accertamento; detta circostanza è stata implicitamente ma inequivocabilmente ammessa in controricorso (pag. 8), ma la difesa dell’opponente ha insistito nel rilievo della necessità di apparecchiature debitamente omologate.
La questione posta è inconferente.
La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto la necessità di nuova omologazione, ma di tarature periodiche da eseguire dopo la prima omologazione, non contestata nella specie.
La censura è dunque assorbita dalla decisione assunta con riguardo al primo motivo.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di (OMISSIS) per il nuovo esame in relazione ai motivi accolti e per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro giudice di pace di (OMISSIS), che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.